Sez. 3, Sentenza n. 1288 del 07/03/1981 (Rv. 411879 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI DI CUSTODIRE - SOPRAVVENUTA DISTRUZIONE O PERDITA DELLA COSA IN CUSTODIA - RESPONSABILITA - ESONERO DEL DEBITORE - CONDIZIONI - FURTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI DI CUSTODIRE - SOPRAVVENUTA DISTRUZIONE O PERDITA DELLA COSA IN CUSTODIA - RESPONSABILITA - ESONERO DEL DEBITORE - CONDIZIONI - FURTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
La sopravvenuta distruzione o perdita di una cosa in custodia realizza l'ipotesi di esonero del debitore (nella specie, vettore) dalla responsabilita per mancata consegna soltanto se tali eventi siano riconducibili a caso fortuito o forza maggiore, e non pure se conseguenti a furto, salvo che questo non sia commesso con violenza o minaccia alla persona. (Conf 3268/79, mass n 399645).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)