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Sez. 3, Sentenza n. 3268 del 08/06/1979 (Rv. 399645 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO - FURTO DELLA COSA - CASO FORTUITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FURTO NON ACCOMPAGNATO DA VIOLENZE O MINACCE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399645-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO - FURTO DELLA COSA - CASO FORTUITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FURTO NON ACCOMPAGNATO DA VIOLENZE O MINACCE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

Nel contratto di trasporto, il furto della cosa trasportata puo costituire caso fortuito solo se ricorra l'estremo della sua assoluta inevitabilita. In conseguenza, attesa la particolare diligenza che e imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, il furto non accompagnato da violenza o minacce non integra gli estremi del fortuito quale causa di esonero della responsabilita. (Conf 3082/75, mass n 377181).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)