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Sez. 3, Sentenza n. 2515 del 10/04/1986 (Rv. 445614 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA - FURTO - ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445614-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA - FURTO - ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

A far conseguire al vettore l'esonero dalla responsabilità per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto non è sufficiente la semplice allegazione di avere subito un furto, essendo invece necessario che il vettore stesso - sul quale grava il relativo Onere - dimostri, a termini e per gli effetti di cui all'art. 1693 cod. civ., l'estremo dell'assoluta inevitabilità di un tale evento dannoso. (Conf 5342/84, mass n 437061; (Conf 1288/81, mass n 411879; (Conf 3268/79, mass n 399645).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)