Sez. 3, Sentenza n. 2515 del 10/04/1986 (Rv. 445614 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA - FURTO - ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA - FURTO - ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
A far conseguire al vettore l'esonero dalla responsabilità per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto non è sufficiente la semplice allegazione di avere subito un furto, essendo invece necessario che il vettore stesso - sul quale grava il relativo Onere - dimostri, a termini e per gli effetti di cui all'art. 1693 cod. civ., l'estremo dell'assoluta inevitabilità di un tale evento dannoso. (Conf 5342/84, mass n 437061; (Conf 1288/81, mass n 411879; (Conf 3268/79, mass n 399645).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)