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Sez. L, Sentenza n. 1477 del 02/03/1984 (Rv. 433566 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - DIPENDENZA DA UN FATTO COSTITUENTE REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - ACCERTAMENTO IN SEDE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ESTENSIONE - DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 4, QUINTO COMMA, DEL R.D. N. 1765 DEL 1935, POI ART. 10 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433566-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - DIPENDENZA DA UN FATTO COSTITUENTE REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - ACCERTAMENTO IN SEDE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ESTENSIONE - DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 4, QUINTO COMMA, DEL R.D. N. 1765 DEL 1935, POI ART. 10 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - EFFETTI.*

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, R.d. 17 agosto 1935 n. 1765 (poi art. 10, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), contenuta nella sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 1967 n. 22, concerne non la intera norma ma soltanto la parte in cui l'accertamento in Sede civile della dipendenza dell'infortunio da un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio viene limitato alle ipotesi di Estinzione del reato stesso per morte dell'infortunato o per amnistia, ed ha pertanto l'effetto di estendere la possibilità del suddetto accertamento anche alle ipotesi di Estinzione del reato per prescrizione. (V 2382/80, mass n 406083; (V 4340/76, mass n 383040; (V 2264/74, mass n 370626; (V 1030/73, mass n 363464).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)