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Sez. 3, Sentenza n. 6300 del 02/12/1980 (Rv. 410043 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO NOZIONE - CREDITORE IPOTECARIO DEL COMPRATORE DEL FONDO - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL RISCATTANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410043-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO NOZIONE - CREDITORE IPOTECARIO DEL COMPRATORE DEL FONDO - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL RISCATTANTE - ESCLUSIONE.*

Il riscatto previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, in favore dell'affittuario, del mezzadro, del colono e del compartecipante, che non sia stato messo in grado di esercitare il diritto di prelazione, e un istituto del tutto analogo al retratto successorio ed al retratto enfiteutico e consiste nel potere del retraente di determinare con una dichiarazione unilaterale recettizia, giudiziale o stragiudiziale, una modificazione soggettiva degli effetti traslativi del negozio di alienazione, sostituendosi all'acquirente ed acquistando in sua vece direttamente dall'alienante e per effetto del precedente ed unico atto di alienazione. Ne consegue che il creditore del compratore del fondo, garantito da ipoteca sul medesimo, non e parte necessaria de giudizio promosso dal titolare del diritto di riscatto, il quale diviene titolare del bene cosi come questo era in capo all'alienante, ossia libero da detta ipoteca. (V sulla prima parte, 4933/78, mass n 394652; (V 1907/73, mass n 364969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)