Sez. 3, Sentenza n. 4933 del 28/10/1978 (Rv. 394652 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - FUNZIONI - GIUDIZIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO - LEGITTIMATI PASSIVI - PARTECIPAZIONE NECESSARIA DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - FUNZIONI - GIUDIZIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO - LEGITTIMATI PASSIVI - PARTECIPAZIONE NECESSARIA DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*
Il riscatto previsto dall'art 8 della legge n 590 del 1965 a favore dell'affittuario coltivatore diretto, che non sia stato messo in grado di esercitare il diritto di prelazione, consente al retraente di sostituirsi, con una dichiarazione unilaterale ricettizia, allo acquirente del fondo, acquistando cosi questo per effetto del precedente ed unico atto d'alienazione e senza incidere in nulla sulla posizione soggettiva del concedente-alienante. Pertanto, il relativo giudizio tende, di fronte alle contestazioni del retrattato, ad accertare con forza di giudicato l'avvenuta modificazione giuridica e, concludendosi con una sentenza di mero accertamento, puo essere promosso nei soli confronti del retrattato, senza la necessaria partecipazione dell'alienante. (Conf 1907/73, mass n 364969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)