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Sez. 5, Sentenza n. 8763 del 17/11/2017 Cc. (dep. 22/02/2018) Rv. 272635 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Procedimento di prevenzione - Ricorso avente ad oggetto motivo non dedotto già in appello - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2017-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272635-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In tema di procedimento di prevenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce una censura relativa ad un punto della decisione (nella specie l'attualità della pericolosità del proposto) che non ha formato oggetto dei motivi di gravame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)