Sez. 6, Sentenza n. 51061 del 13/09/2017 Cc. (dep. 08/11/2017) Rv. 271375 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Giudizio di appello - Utilizzo di elementi non esaminati in primo grado - Possibilità - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento di prevenzione, sussistendo, anche nella vigenza del d.lgs. n.159 del 2011, il principio del costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, il giudice di appello può fondare il suo convincimento su elementi non esaminati in primo grado, dei quali può sempre disporne l'acquisizione, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e dell'art. 2-ter, comma 1, della legge n. 575 del 1965.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)