Sez. L, Sentenza n. 4509 del 28/07/1984 (Rv. 436408 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI PREVIDENZA - ONERE FINANZIARIO DEGLI ENTI PUBBLICI CONNESSI A DETTI BENEFICI - MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI RELATIVI EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - ILLEGITTIMITÀ EX SENT. N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - INFLUENZA SUL DIRITTO SOGGETTIVO DEI DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI PREVIDENZA - ONERE FINANZIARIO DEGLI ENTI PUBBLICI CONNESSI A DETTI BENEFICI - MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI RELATIVI EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - ILLEGITTIMITÀ EX SENT. N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - INFLUENZA SUL DIRITTO SOGGETTIVO DEI DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*
La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi debbono far fronte agli oneri finanziari posti a loro carico, non influisce sul diritto soggettivo perfetto dei dipendenti al riconoscimento dei benefici della legge n. 336 del 1970, ma spiega i suoi effetti unicamente sul piano dei rapporti tra enti pubblici e lo stato nella sfera della finanza pubblica allargata, salvo l'Obbligo del legislatore (di fatto poi adempiuto) di reperire le fonti del finanziamento. (Conf 152/83, mass n 424971; (Conf 7085/82, mass n 424753; (Conf 4336/82, mass n 422311; (Conf 3816/82, mass n 421780).*
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 bis, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)