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Sez. L, Sentenza n. 7085 del 21/12/1982 (Rv. 424753 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ONERI DEI COMUNI, DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE E DEI RELATIVI CONSORZI DIPENDENTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - SENTENZA RELATIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 92 DEL 1981 - EFFETTI - INFLUENZA SUL DIRITTO SOGGETTIVO DEI DIPENDENTI AL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREDETTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424753-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ONERI DEI COMUNI, DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE E DEI RELATIVI CONSORZI DIPENDENTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - SENTENZA RELATIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 92 DEL 1981 - EFFETTI - INFLUENZA SUL DIRITTO SOGGETTIVO DEI DIPENDENTI AL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREDETTI - ESCLUSIONE.*

La sentenza della Corte costituzionale n. 92 dell'8 giugno 1981 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 (norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, in materia di benefici "combattentistici"), nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico - non ha alcuna Rilevanza nelle controversie in cui si discuta soltanto della data di decorrenza dei detti benefici, in quanto le relative posizioni di diritto soggettivo già attribuite ai dipendenti non sono poste nel nulla dalla dichiarazione d'incostituzionalità. (Conf 4339/82, mass n 422314; (Conf 4336/82, mass n 422311; (Conf 3816/82, mass n 421780).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)