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Sez. L, Sentenza n. 3816 del 22/06/1982 (Rv. 421780 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ONERE FINANZIARIO DEI COMUNI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE E RELATIVI CONSORZI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - OSTACOLO ALL'APPLICAZIONE DEI BENEFICI PREDETTI AI DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421780-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ONERE FINANZIARIO DEI COMUNI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE E RELATIVI CONSORZI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - OSTACOLO ALL'APPLICAZIONE DEI BENEFICI PREDETTI AI DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*

La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 9 giugno 1981 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 nella parte in cui, in violazione del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico) non è di ostacolo all'applicazione dei benefici ("combattentistici") contemplati dalla legge 24 maggio 1970 n. 336, giacché le posizioni di diritto soggettivo da questa attribuite ai dipendenti non sono poste nel nulla dall'anzidetta dichiarazione d'incostituzionalità, salvo l'Obbligo del legislatore di stabilire se abrogare o integrare la legge giudicata carente nell'indicazione dei mezzi di copertura della spesa.*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)