Sez. 1, Sentenza n. 12133 del 28/09/2001 (Rv. 549451 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE | Soppressione dell'albo dei procuratori (legge n. 27 del 1997) - Esercizio della professione fuori del distretto - Ammissibilità - Decorrenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE
Avendo l'art. 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 abrogato l'art. 5 del regio decreto - legge n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1994 (che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo entro il distretto), ed avendo l'art. 8 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 attribuito efficacia retroattiva a tale abrogazione (estendendone gli effetti a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 27 del 1997), il difensore munito di procura può, con la suddetta decorrenza, svolgere in ogni caso il suo patrocinio senza limitazioni territoriali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27 art. 6, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)