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Sez. 1, Sentenza n. 2002 del 24/02/1998 (Rv. 512994 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Clausole contrattuali - Interpretazione e valutazione - Presunta erroneità - Impugnazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512994-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

È inammissibile la domanda di revocazione proposta ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. se fondata non già sulla esistenza o inesistenza di una circostanza di fatto affermata ovvero pacificamente esclusa dagli atti di causa, bensì sulla portata e sulla interpretazione di una clausola negoziale (nella specie, relativa al potere del compratore di mutare trattario, con sostituzione di un primo assegno, già consegnato al venditore, con altro, tratto presso diversa banca, e recante data successiva), poiché l'eventuale errore in cui sia incorso il giudicante non integra l'ipotesi della falsa percezione di un fatto, né costituisce vicenda esterna al processo, ciò che è, invece, presupposto indefettibile del gravame straordinario di cui all'art. 395, n. 4. cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)