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Sez. 1, Sentenza n. 5028 del 09/06/1987 (Rv. 453631 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINE BREVE - SENTENZA DEL PRETORE RESA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA - INGIUNZIONE PREFETTIZIA IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - NOTIFICAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO - NECESSITÀ - AL PREFETTO - INIDONEITÀ - COSTITUZIONE PERSONALE DI QUEST'ULTIMO IN GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453631-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINE BREVE - SENTENZA DEL PRETORE RESA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA - INGIUNZIONE PREFETTIZIA IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - NOTIFICAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO - NECESSITÀ - AL PREFETTO - INIDONEITÀ - COSTITUZIONE PERSONALE DI QUEST'ULTIMO IN GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*

Anche al fine del decorso del termine breve d'impugnazione, la notificazione della sentenza del pretore, resa nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello stato, e non direttamente al prefetto, pure se questi si sia personalmente costituito in detto giudizio, tenuto conto che l'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ove contempla la notificazione del ricorso introduttivo direttamente all'autorità che ha emesso l'ordinanza, non opera oltre l'ambito del procedimento davanti al pretore, restando applicabile, per le successive fasi, le Disposizioni dell'art. 11 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 in tema di notificazioni nei confronti delle amministrazioni dello stato. (V 3429/83, mass n 428315).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)