Sez. 1, Sentenza n. 3429 del 18/05/1983 (Rv. 428315 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EMESSA EX LEGGE N. 706 DEL 1975 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO COMPETENTE PER TERRITORIO - OBBLIGATORIETÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EMESSA EX LEGGE N. 706 DEL 1975 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO COMPETENTE PER TERRITORIO - OBBLIGATORIETÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, emessa in base alla legge 24 dicembre 1975 n. 706, è possibile, ai sensi dell'art. 8 di detta legge, effettuare le notificazioni degli Atti direttamente presso le amministrazioni solo nel procedimento innanzi al pretore, mentre nella successiva fase di impugnazione in Cassazione, alla stregua dell'art. 11 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato), le notificazioni dei ricorsi devono essere eseguite, a pena di nullità, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello stato nel cui distretto ha Sede l'autorità giudiziaria adita, con la conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione non validamente notificato a norma dell'art. 11 citato nel termine applicabile secondo le norme del cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)