Sez. U, Sentenza n. 2272 del 04/03/1988 (Rv. 458076 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - RICORSO IN OPPOSIZIONE E DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE ALL'AUTORITÀ EMITTENTE IL PROVVEDIMENTO OPPOSTO - DEROGA ALL'ART. 11, PRIMO E SECONDO COMMA, DEL R.D. N. 1611 DEL 1933 - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA CONCLUDENTE IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DESTINATARI.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - RICORSO IN OPPOSIZIONE E DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE ALL'AUTORITÀ EMITTENTE IL PROVVEDIMENTO OPPOSTO - DEROGA ALL'ART. 11, PRIMO E SECONDO COMMA, DEL R.D. N. 1611 DEL 1933 - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA CONCLUDENTE IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DESTINATARI.*
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, nello stabilire che il ricorso in opposizione ed il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, oltre a derogare, qualora si tratti di autorità dell'amministrazione dello stato (prefetto), al primo comma dell'art. 11 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 sulla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso l'Avvocatura dello stato, rende anche inapplicabile, nel caso in cui la convenuta non si sia costituita a mezzo di detta Avvocatura, ma sia rimasta contumace o si sia costituita personalmente (od a mezzo di funzionario all'uopo delegato), il secondo comma del medesimo art. 11 sulla notificazione degli altri Atti giudiziali e delle sentenze presso la stessa Avvocatura, sicché la notificazione della sentenza che conclude il giudizio di opposizione deve essere effettuata, ai fini del decorso del termine breve per la proposizione del ricorso per Cassazione, a detta amministrazione convenuta (e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello stato competente per territorio), in base alle regole generali degli artt. 292 e 285 cod. proc. civ.. (Conf 2771/87, mass n 451883; (Conf 520/86, mass n 444116; (contra 5028/87, mass n 453631; (contra 1698/86, mass n 445039).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)