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Sez. L, Sentenza n. 1351 del 15/04/1976 (Rv. 380051 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NORMATIVA APPLICABILE - TRATTAMENTO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEI DIPENDENTI - TRATTAMENTO PENSIONISTICO NON INFERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI STATALI - OBBLIGATORIETA - TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE - FONTI - PROVVEDIMENTI UNILATERALI E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.*
Stato
decisa il 1976-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380051-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NORMATIVA APPLICABILE - TRATTAMENTO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEI DIPENDENTI - TRATTAMENTO PENSIONISTICO NON INFERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI STATALI - OBBLIGATORIETA - TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE - FONTI - PROVVEDIMENTI UNILATERALI E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.*

Le Disposizioni della legge n 486 del 1895 sono ancora in vigore per effetto della riserva posta dall'ultimo comma dell'art 2093 cod civ, che determina la normativa applicabile agli enti pubblici economici, ma operano, ormai, non piu come limite perequativo, bensi come limite negativo al trattamento di cessazione dal servizio dei dipendenti, nel senso che il trattamento pensionistico loro attribuito non possa essere inferiore a quello dei dipendenti statali: pertanto, come non escludono una modificazione del loro contenuto in senso piu favorevole ai dipendenti da parte dell'ente pubblico economico anche mediante provvedimenti unilateralmente adottati, cosi non precludono, in coerenza con la verificatasi privatizzazione dei rapporti di lavoro in questione, che in ordine ad essi sia operativa la contrattazione collettiva, nei limiti della sua efficacia soggettiva, la quale regoli la materia in senso piu favorevole per i dipendenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 39 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)