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Sez. L, Sentenza n. 7089 del 21/12/1982 (Rv. 424756 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DIPENDENTI DEL BANCO DI SICILIA - TRATTAMENTO DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO NON INFERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI STATALI - OBBLIGATORIETÀ - TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424756-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DIPENDENTI DEL BANCO DI SICILIA - TRATTAMENTO DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO NON INFERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI STATALI - OBBLIGATORIETÀ - TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE - APPLICABILITÀ.*

Le Disposizioni della legge 8 agosto 1895 n. 486, pur se ancora in vigore per effetto della riserva posta dall'ultimo comma dell'art. 2093 cod. civ., operano, ormai, non più come limite perequativo, bensì come limite negativo al trattamento di cessazione dal servizio dei dipendenti del Banco di Sicilia, nel senso, cioè, che il trattamento pensionistico a questi attribuito non può essere inferiore a quello dei dipendenti statali, e non escludono, pertanto, che il contenuto del trattamento medesimo possa subire una modificazione - da parte dell'ente pubblico economico - in senso più favorevole ai pensionati. (V 1574/79, mass n 397921; (Conf 1351/76, mass n 380051).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39, Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)