Sez. L, Sentenza n. 3653 del 11/04/1987 (Rv. 452589 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - BANCO DI SICILIA - PENSIONI EROGATE AI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO - RINVIO ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI PER GLI STATALI - FUNZIONE - DIVIETO DI UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO INFERIORE A QUELLO PREVISTO PER I DIPENDENTI STATALI - INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEI PREDETTI ISTITUTI CON QUELLA DELLE PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI - CONSEGUENZE - OBBLIGO DEL BANCO DI NAPOLI DI ABROGARE L'ART. 108 DEL REGOLAMENTO PER IL PERSONALE DEL 22 GENNAIO 1975 - INSUSSISTENZA.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - BANCO DI SICILIA - PENSIONI EROGATE AI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO - RINVIO ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI PER GLI STATALI - FUNZIONE - DIVIETO DI UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO INFERIORE A QUELLO PREVISTO PER I DIPENDENTI STATALI - INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEI PREDETTI ISTITUTI CON QUELLA DELLE PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI - CONSEGUENZE - OBBLIGO DEL BANCO DI NAPOLI DI ABROGARE L'ART. 108 DEL REGOLAMENTO PER IL PERSONALE DEL 22 GENNAIO 1975 - INSUSSISTENZA.*
Il rinvio alla normativa sulle pensioni per gli statali, operato, per i dipendenti del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli, dallo art. 11 dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486 (che è ancora in vigore per effetto della riserva posta dall'ultimo comma dell'art. 2093 cod. civ.), funziona non più come limite perequativo bensì come limite negativo, nel senso (recepito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 1984) che il trattamento pensionistico dei dipendenti dei detti enti pubblici economici non può essere inferiore a quello previsto dalla disciplina delle pensioni dei dipendenti statali, la quale, lungi dal rappresentare la sola e prevalente fonte del regime pensionistico dei dipendenti dei due istituti di credito, serve ormai (come rilevato anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 1986) soltanto ad integrare l'apposita disciplina regolamentare degli istituti stessi. Ne consegue l'insussistenza di un Obbligo del Banco di Napoli di abrogare l'art. 108 del regolamento per il personale del 22 gennaio 1975 (concernente la corrispondenza del trattamento pensionistico al variare delle retribuzioni dei dipendenti in servizio) per conformarsi a quanto stabilito (artt. 1 e 2 legge 29 aprile 1976 n. 177 e art. 18 legge 21 dicembre 1978 n. 843) in materia di perequazione automatica delle pensioni statali, detta abrogazione risolvendosi, in contrasto anche con la lettera e la ratio della stessa legge n. 177 del 1976, in un peggioramento del regime pensionistico dei dipendenti dell'istituto di credito. (V 7089/82, mass n 424756; (V 1351/76, mass n 380051).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 39 CORTE COST., Legge 29/04/1976 num. 177 art. 1, Legge 29/04/1976 num. 177 art. 2 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)