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Sez. 2, Sentenza n. 14723 del 30/08/2012 (Rv. 623811 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Estinzione del processo per mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio - Giudizio riproposto - Proposizione di domande o eccezioni nuove - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623811-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel caso di estinzione del processo per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'effetto vincolante del principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione, nel nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda, non preclude alle parti di formulare domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto, non operando la preclusione, stabilita invece dall'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ. con riguardo al procedimento in sede di rinvio, di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel processo in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)