Sez. 3 - , Sentenza n. 14738 del 12/12/2019 Cc. (dep. 13/05/2020) Rv. 279462 - 03
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. - Applicabilità al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
L'art. 104-bis comma 1-quater disp. att. cod. proc. pen. non è applicabile al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in quanto estende le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonchè quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia), ai soli casi di sequestro e confisca previsti dall'art. 240-bis cod. pen. e dalle altre disposizioni, nelle quali il predetto art. 12-bis non rientra, che a tale articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)