Sez. 3 - , Sentenza n. 30422 del 30/05/2019 Cc. (dep. 10/07/2019) Rv. 276789 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. - Applicazione analogica alla confisca diretta o per equivalente - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
L'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. è una disposizione speciale applicabile alle sole ipotesi di sequestro rivolto alla confisca di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, codice antimafia, non estensibile per via analogica ad istituti diversi, come il sequestro finalizzato alla confisca diretta o quello per equivalente. (In motivazione, la Corte, a conferma di quanto affermato, ha rilevato che l'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. estende testualmente le sole disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste sempre dal codice antimafia al sequestro e alla confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2000 num. 74 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)