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Sez. 3, Sentenza n. 40394 del 04/06/2019 Cc. (dep. 02/10/2019) Rv. 277160 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Amministrazione beni confiscati - Rinvio al codice antimafia contenuto nell'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. cod. proc. pen. - Ambito.
Stato
decisa il 2019-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277160-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

In tema di amministrazione dei beni confiscati, il rinvio contenuto nell'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. cod. proc. pen., al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, va interpretato come riferito alle sole disposizioni del codice antimafia relative alla procedura e non anche a quelle sulla competenza dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che è regolata dall'art. 110, comma 2, del medesimo decreto e che è circoscritta ai beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'art. 240-bis cod. pen. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione che aveva affermato la competenza della predetta Agenzia anche in relazione ai beni confiscati per reati tributari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Cod. Pen. art. 240 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)