Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18239 del 29/07/2013 (Rv. 627469 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Condizioni - Nesso causale - Necessità - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento". Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la valutazione, operata nell'impugnato decreto, di insussistenza di detto nesso, diretto ed immediato, fra il ritardo nella definizione del processo presupposto e l'espropriazione forzata della casa di abitazione subita dal ricorrente in conseguenza dell'inadempimento di un mutuo ipotecario, attribuito alla mancata percezione del credito vantato nello stesso giudizio presupposto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)