Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021 (Rv. 660610 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Giudizio di cassazione - Formulazione dell'istanza di distrazione solo in calce alla nota spese - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Nel giudizio di cassazione (nella specie, un procedimento ex art. 380 bis c.p.c.) l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario deve ritenersi irritualmente proposta - e, quindi, non può essere accolta - se formulata, per la prima volta, solo in calce alla nota spese poiché, in sede di legittimità, l'ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il Collegio è costituito, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito, dalla memoria illustrativa oppure, qualora si tenga l'udienza pubblica, dalla discussione davanti al medesimo Collegio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 376 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)