Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14098 del 07/07/2020 (Rv. 658505 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Richiesta di distrazione delle spese in sede di legittimità – Mancata riproposizione nella memoria ex art. 378 c.p.c. – Rilevanza – Esclusione – Fondamento – Differenza fra procedimenti definiti in seguito ad udienza pubblica o in camera di consiglio - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
In tema di giudizio di legittimità – si svolga esso nella forma della camera di consiglio, ovvero della pubblica udienza -, la mancata riproposizione, nella memoria ex art. 378 c.p.c., dell'istanza di distrazione delle spese processuali non implica tacita rinuncia alla stessa, non rivestendo tale memoria la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte negli atti introduttivi, bensì di illustrare i motivi o le difese articolate, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese contenute nel detto controricorso, nonché di segnalare mutamenti della giurisprudenza o sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)