Sez. 1, Sentenza n. 3750 del 19/04/1996 (Rv. 497179 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Sentenze sulla litispendenza - Rimedio esperibile - Regolamento necessario di competenza.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Le sentenze che decidono sulla sola questione della litispendenza sono equiparate, agli effetti della disciplina sul regolamento necessario di competenza, a quelle aventi ad oggetto la competenza in senso stretto, per espressa previsione dell'art. 42 cod. proc. civ., e quindi possono essere impugnate solo con il regolamento di competenza. Pertanto, qualora il tribunale, investito di un'opposizione a decreto ingiuntivo, dichiari la litispendenza (e cancelli la causa dal ruolo) rispetto a procedimento pendente innanzi ad altro giudice, preventivamente adito, senza, peraltro, emettere alcuna pronunzia sulla ingiunzione opposta, la Corte d'appello, investita del gravame dell'opponente avente ad oggetto la mancata declaratoria di nullità dell'ingiunzione, da parte del giudice di primo grado, in occasione della ritenuta litispendenza, deve dichiarare inammissibile l'appello, stante l'obbligatorietà, nella fattispecie, del ricorso al regolamento di competenza, a norma degli artt. 39 e 42 cod. proc. civ..
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)