Sez. 3, Sentenza n. 15552 del 17/10/2003 (Rv. 567499 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Sentenza di secondo grado - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Sentenza riformante una decisione di primo grado anche nel merito e statuente sulle spese - Incidenza sul mezzo di impugnazione esperibile - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La sentenza dichiarativa della litispendenza, emessa dal giudice di secondo grado è impugnabile soltanto con regolamento necessario di competenza, senza che rilevi in contrario la circostanza né che la sentenza di primo grado riformata abbia deciso anche il merito, né che quella di secondo grado abbia statuito sulle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)