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Sez. L, Sentenza n. 10606 del 11/10/1995 (Rv. 494202 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenze sulla litispendenza - Regolamento necessario - Esperibilità - Carattere esclusivo - Sentenze pronunciate in grado di appello - Estensione - Statuizione sulla competenza e sulle spese del giudizio - Limiti.
Stato
decisa il 1995-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494202-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Le sentenze che decidono sulla sola questione della litispendenza sono equiparate, agli effetti della disciplina sul regolamento necessario di competenza, a quelle aventi ad oggetto la competenza in senso stretto, per espressa previsione dell'art. 42 cod. proc. civ., e quindi possono essere impugnate solo con il regolamento di competenza. Tale regola trova applicazione anche con riferimento alle sentenze pronunciate in grado d'appello (con convertibilità del ricorso ordinario per cassazione contro di esse proposto in regolamento di competenza solo qualora siano stati osservati i relativi requisiti di forma e di sostanza ed in particolare il termine per la notificazione), nonché, per quanto riguarda la statuizione sulla competenza, a quelle che contengono anche una pronuncia sulla spese del giudizio, in riferimento alla quale ultima l'impugnazione deve eventualmente essere proposta nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)