Sez. 2, Sentenza n. 1345 del 09/02/1994 (Rv. 485261 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi | Decesso della parte che ha partecipato al precedente giudizio di merito - Proponibilità del ricorso per cassazione da parte dell'erede del defunto - Onere probatorio.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi
Per proporre ricorso per cassazione nella qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito occorre, a pena di inammissibilità, dare la prova, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., non solo del decesso della parte originaria. ma anche della propria asserita qualità, cioè dei presupposti che dovrebbero legittimare la successione nel processo e, quindi, la proposizione dell'impugnazione a proprio nome.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)