Sez. 5, Sentenza n. 3239 del 23/06/1997 Cc. (dep. 16/09/1997) Rv. 209616 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sentenza di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione - Reato più grave non accompagnato da misura cautelare - Computo della pena ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare con riferimento ai reati satellite per i quali era stata emessa ordinanza di custodia cautelare - Criteri - Riferimento unitario alla pena nel suo complesso - Esclusione - Riferimento alla sola quantificazione per la continuazione - Esclusione - Valutazione separata di ogni singolo reato - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
Quando sia pronunciata sentenza di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione e quello più grave, che costituisce riferimento per la quantificazione della pena base, non è assistito da titolo custodiale, non può farsi riferimento, ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare per i reati satelliti per i quali il provvedimento è stato emesso, alla pena inflitta per la continuazione né alla pena risultante dall'applicazione di tale istituto, ma occorre considerare separatamente ogni singolo reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 4, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)