Sez. 3, Sentenza n. 57593 del 25/10/2018 Cc. (dep. 20/12/2018) Rv. 274706 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Concessione con la sentenza di "patteggiamento" - Subordinazione "ex officio" all'adempimento di un obbligo - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo rimasto del tutto estraneo alla pattuizione. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, fermo restando l'obbligo del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito di sentenza ex artt. 444 e 448 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)