Sez. 4, Sentenza n. 31441 del 09/07/2013 Cc. (dep. 22/07/2013) Rv. 256073 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Potere del giudice di modificare unilateralmente i termini dell'accordo - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In sede di patteggiamento non รจ consentito al giudice di modificare unilateralmente i termini dell' accordo intervenuto tra le parti, apponendo ad esso una condizione non prevista dalle stesse. (Fattispecie in cui il giudice aveva, di propria iniziativa ed al di fuori dell'accordo delle parti, subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)