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Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 26/10/1995 Cc. (dep. 10/01/1996) Rv. 203941 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche | Esercizio di facoltà processuali dell'imputato - Parametro di valutazione per diniego di attenuanti generiche - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203941-01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche

L'esercizio di facoltà processuali dell'imputato, quali quella di non consentire all'esame (artt. 208 e 503 cod. proc. pen.) o quella di non rilasciare dichiarazioni contro se stesso, non può essere valutato come parametro ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per negare le circostanze attenuanti generiche; infatti l'esercizio di un diritto processuale non può legittimamente considerarsi come comportamento processuale negativo. (Nella specie, tuttavia, la S.C. ha ritenuto che l'erronea motivazione non aveva avuto influenza decisiva sul dispositivo, poiché le attenuanti richieste erano state negate in primo luogo per l'esistenza di precedenti penali che giustificavano ampiamente il diniego del beneficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 208 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 208 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 503 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)