Sez. 3, Sentenza n. 3396 del 23/11/2016 Ud. (dep. 24/01/2017) Rv. 268927 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Diniego fondato sulla mancanza di collaborazione dell'imputato - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE
L'esercizio di facoltà processuali dell'imputato non può essere valutato come parametro ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per negare le circostanze attenuanti generiche. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto illegittimo il diniego da parte del giudice di merito delle circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale dell'imputato, che aveva presentato opposizione assolutamente immotivata al decreto penale di condanna).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)