Sez. U, Ordinanza n. 9389 del 06/05/2005 (Rv. 580593 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Concessione edilizia in sanatoria - Domanda tendente ad accertarne l'illegittimità, con le conseguenti richieste di condanne ripristinatorie e risarcitorie - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Configurabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La domanda del privato contro il Comune volta all'accertamento della illegittimità di concessione edilizia a sanatoria di modificazioni di destinazione d'uso, con le conseguenziali richieste di pronunce di restituzione nel pristino stato della situazione edilizia secondo gli atti concessori originari e di risarcimento del danno, avendo ad oggetto provvedimenti di una P.A. in materia edilizia, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (quale configurata già dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed ora dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)