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Sez. 3, Sentenza n. 11266 del 15/11/1993 (Rv. 484327 - 01)

Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere | Opposizione all'esecuzione - Rinunzia a precetto - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484327-01

Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere

La rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)