Sez. 3, Sentenza n. 11266 del 15/11/1993 (Rv. 484327 - 01)
Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere | Opposizione all'esecuzione - Rinunzia a precetto - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione.
Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere
La rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)