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Sez. L, Sentenza n. 12754 del 01/09/2003 (Rv. 566446 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Divieto di cumulo con rendita per malattia professionale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566446-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

La disposizione dell'art. 50 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, concernente la disciplina dell'equo indennizzo per gli impiegati statali, applicabile ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato in forza dell'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, e integralmente ripresa, per tali ultimi lavoratori, dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 luglio 1983, n. 1622 - secondo cui l'equo indennizzo è ridotto della metà se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata e dall'equo indennizzo deve inoltre essere dedotto quanto eventualmente percepito in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione - esprime il principio del divieto di cumulo, volto ad impedire che a causa di un medesimo fatto genetico l'interessato possa percepire più provvidenze, divieto che non può essere limitato ad istituti che abbiano la medesima finalità. Ne consegue che pur avendo l'equo indennizzo e la rendita per malattia professionale di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, finalità differenti, essendo diretto il primo a indennizzare la perdita della integrità fisica e la seconda la perdita della capacità lavorativa, opera in tale caso il divieto di cumulo, a prescindere dalle modalità - in forma periodica o in somma capitale - di erogazione delle prestazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto al dipendente, titolare di rendita per malattia professionale, una somma a titolo di equo indennizzo e, decidendo nel merito, rilevato che la somma corrisposta dall'INAIL a titolo di rendita da malattia professionale era superiore a quella spettante a titolo di equo indennizzo, ha rigettato la domanda).

Riferimenti normativi: DPR 01/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 48, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 50, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 9 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127, DM Trasporti 02/07/1983, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)