Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 12/03/1996 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204329 - 01
Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - In genere | Identità della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico - Necessità - Fattispecie.
Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - In genere
In tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica - senza incorrere nella violazione dell'obbligo della correlazione - solo a condizione che il fatto storico addebitato rimanga identico, in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore. (Nella fattispecie gli imputati, cui era stata contestata la violazione prevista dall'art. 21 legge 10 maggio 1976 n. 319 per aver effettuato scarichi senza la prescritta autorizzazione ed oltre i limiti tabellari, erano poi stati condannati per non aver adottato misure idonee ad evitare l'evento, essendo emerso che gli scarichi erano stati provocati da terzi, durante la chiusura dello stabilimento, mediante apertura del rubinetto di deposito delle sostanze, poi sversate, e si erano protratti dopo la riapertura dello stabilimento. La Suprema Corte ha ritenuto violato il principio di correlazione, rilevando che gli imputati erano stati condannati per un'attività tipicamente omissiva, concettualmente antitetica a quella commissiva inizialmente contestata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)