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Sez. 6, Sentenza n. 9213 del 26/09/1996 Ud. (dep. 22/10/1996) Rv. 206208 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Puntualizzazione della imputazione - Riferibilità al contenuto dell'interrogatorio e agli altri atti in base ai quali l'imputato ha avuto piena conoscenza dell'accusa - Legittimità - Modificazione degli elementi costitutivi del fatto - Illegittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206208-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., finalizzato alla salvaguardia del diritto di difesa, non è violato qualora la sentenza puntualizzi l'imputazione enunciata formalmente nell'atto di esercizio dell'azione penale con le integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli altri atti in base ai quali è stato reso in concreto possibile all'imputato di avere piena consapevolezza del "thema decidendum", così da potersi difendere in ordine a un determinato fatto, inteso come episodio della vita umana. Ma tali integrazioni della imputazione, desunte da elementi esterni alla stessa, devono essere tali da non determinare una modificazione dell'essenza del fatto, sicché essi non possono incidere sugli elementi costitutivi del reato formalmente contestato né porsi in posizione di incompatibilità o eterogeneità con il fatto enunciato nella imputazione. (Fattispecie in cui è stata censurata dalla Cassazione la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto l'imputato, tratto a giudizio con l'accusa di corruzione passiva, colpevole di concussione, ritenendo erroneamente che egli avesse ricevuto sostanziale contestazione dei fatti concussivi a suo carico nel corso degli interrogatori resi in istruttoria o in sede di comunicazione giudiziaria). (Conf. Cass. sez. VI, 17 dicembre 1993, Grandis, non massimata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)