Sez. 3, Sentenza n. 12834 del 19/11/1999 (Rv. 531299 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Valutazioni e apprezzamenti del pubblico ufficiale verbalizzante - Fede privilegiata - Esclusione - Somministrazione di bevande o alimenti senza licenza - Apertura al pubblico - Elemento essenziale dell' illecito amministrativo - Conseguenze - Affermazione priva di elementi di fatto - Giudizio sintetico - Configurabilità - Necessità di proporre la querela di falso - Insussistenza.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
La fede privilegiata riconosciuta dal legislatore all'atto pubblico non si estende agli apprezzamenti e valutazioni in esso contenuti e pertanto non è necessario impugnare con querela di falso un verbale redatto da un pubblico ufficiale per contestare la fondatezza dell'ivi affermata apertura al pubblico di un circolo privato - elemento essenziale per la configurabilità dell'illecito amministrativo, previsto dall'art. 34 della legge 11 giugno 1971 n. 426 e dall'art. 53, terzo comma, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 4 agosto 1988 n. 375, secondo il quale per la somministrazione di alimenti o bevande al pubblico è necessaria l'autorizzazione amministrativa prescritta dall'art. 3 legge 25 ottobre 1991 n. 287 - se manca il suffragio di fatti specifici (quali ad esempio l'identificazione di utenti non iscritti al circolo), rispetto ai quali la suddetta affermazione costituisca un mero giudizio sintetico e conclusivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Decr. Minist. 04/08/1988 num. 375 art. 53, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 34, Legge 25/08/1991 num. 287 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)