Sez. 1, Sentenza n. 1837 del 03/03/1997 (Rv. 502728 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO) | Somministrazione al pubblico di cibi e bevande - Autorizzazione comunale - Necessità - Violazione - Conseguenze - Fattispecie relativa alla fornitura alle merci suddette nell'ambito di un circolo privato, ad avventori estranei.
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO)
Nella disciplina della somministrazione al pubblico di cibi e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287, l'infrazione prevista dall'art. 3, e punita con pena pecuniaria dall'art. 10 primo comma, per il caso dello svolgimento di detta attività senza la prescritta autorizzazione comunale, è configurabile anche a carico di chi, abilitato ad operare nell'ambito di un circolo privato, fornisca quelle merci ad avventori estranei al circolo stesso.
Riferimenti normativi: Legge 25/08/1991 num. 287 art. 3, Legge 25/08/1991 num. 287 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)