Sez. 1, Sentenza n. 3888 del 08/06/1988 (Rv. 459079 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - TASSABILITÀ DELLA PLUSVALENZA REALIZZATA DA UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE - CONDIZIONE - INTENTO SPECULATIVO - ESTREMI - ACCERTAMENTO DI TALE INTENTO NELLA VENDITA DI AZIONI - ABITUALITÀ DI TALI OPERAZIONI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - INSUFFICIENZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - TASSABILITÀ DELLA PLUSVALENZA REALIZZATA DA UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE - CONDIZIONE - INTENTO SPECULATIVO - ESTREMI - ACCERTAMENTO DI TALE INTENTO NELLA VENDITA DI AZIONI - ABITUALITÀ DI TALI OPERAZIONI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - INSUFFICIENZA.*
In tema d'imposta di ricchezza mobile, la tassabilità delle plusvalenze realizzate da un soggetto non imprenditore, secondo la previsione dell'art. 81 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, postula il positivo riscontro di un intento speculativo, il quale deve essere inerente alla specifica operazione che si assuma produttiva dell'incremento imponibile, ancorché la relativa prova possa essere ricavata da elementi presuntivi, come quelli offerti dall'atto di acquisto del bene o da comportamenti, anteriori alla cessione, rivolti ad agevolare o potenziare l'incidenza di fattori incrementativi. Pertanto, nel caso di plusvalenza conseguente alla vendita di azioni, la ricorrenza del suddetto requisito non può essere affermata sulla base del solo rilievo che analoghe operazioni siano abitualmente compiute dal contribuente, trattandosi di circostanza meramente indiziaria circa l'intento speculativo della singola vendita, da valutarsi nel concorso di tutte le altre circostanze del caso concreto. (V 2871/85, mass n 440622; (V 5960/83, mass n 430786).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)