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Sez. U, Sentenza n. 5960 del 13/10/1983 (Rv. 430786 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZE REALIZZATE DA UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE - INTENTO SPECULATIVO - CONDIZIONE DELLA TASSABILITÀ DI DETTE PLUSVALENZE - ACCERTAMENTO RELATIVO - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430786-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZE REALIZZATE DA UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE - INTENTO SPECULATIVO - CONDIZIONE DELLA TASSABILITÀ DI DETTE PLUSVALENZE - ACCERTAMENTO RELATIVO - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*

L'intento speculativo, il quale costituisce condizione per lo assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile, ai sensi e nel vigore dell'art. 81 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, delle plusvalenze realizzate da un soggetto non imprenditore e rappresentate dall'aumento del valore di scambio che assume nel tempo un cespite patrimoniale rispetto al costo iniziale, non può essere genericamente supposto, ma va accertato, sia pure per mezzo di presunzioni, alla stregua di ogni modalità e circostanza inerente alle relative operazioni, tenendo conto che esso postula un comportamento del venditore logicamente e cronologicamente precedente l'atto di cessione, e strumentale rispetto all'incremento di valore, che può essere insito nello stesso acquisto, se accompagnato dalla sua preordinazione al conseguimento della plusvalenza, ovvero in un'attività successiva, rivolta ad agevolare o potenziare l'incidenza di fattori incrementativi. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, ed in fattispecie in cui mancava un'autonoma attività del contribuente idonea ad evidenziare l'intento speculativo, la suprema Corte ha rilevato che i giudici del merito non potevano trascurare gli indizi negativi forniti dalla circostanza che l'acquisto non presentava di per sè connotati o modalità indicanti, all'epoca, un intento speculativo, nonché dal fatto che il ricavato della successiva rivendita era stato destinato alla copertura di passività non altrimenti sanabili). (V 2450/82, mass n 420308; (V 5975/81, mass n 416755; (V 5510/80, mass n 409017).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)