Sez. L, Sentenza n. 20420 del 21/11/2012 (Rv. 624854 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Licenziamento illegittimo - Scelta del lavoratore dell'indennità sostitutiva alla reintegra nel posto di lavoro - Funzione - Fondamento - Ritardo nella corresponsione - Risarcimento del danno - Quantificazione - Retribuzioni maturate fino al pagamento dell'indennità - Spettanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In tema di licenziamento illegittimo, la disciplina relativa al pagamento al lavoratore, che ne faccia richiesta, di un'indennità sostitutiva della reintegrazione mira a garantire il lavoratore a non subire, o a ridurre al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo, dissuadendo il datore di lavoro dall'inadempimento dell'obbligo indennitario, il cui compimento comporterebbe una ulteriore lesione dei valori di libertà, dignità e materiale sussistenza del prestatore che l'ordinamento costituzionale, e quello sovranazionale all'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, richiedono siano realizzati compiutamente e in concreto, senza che residuino spazi di elusione. Ne consegue che, ove il lavoratore abbia esercitato la suddetta opzione, l'effettività della tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento in caso di ritardato pagamento da parte del datore di lavoro - ferma l'irrevocabilità della scelta del lavoratore e la non ripristinabilità del rapporto - è incompatibile con un limite fisso dell'ammontare della somma da riconoscere, né può essere soddisfatta dal mero riconoscimento di interessi e rivalutazione, ma impone che il danno sia commisurato alle retribuzioni maturate fino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva e non solo fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta.
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)