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Sez. L, Sentenza n. 24199 del 16/11/2009 (Rv. 610915 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Licenziamento - Illegittimità - Art. 18 della legge n. 300 del 1970 - Rimedio risarcitorio - Funzione - Scelta del lavoratore per l'indennità sostitutiva alla reintegrazione nel posto di lavoro - Ritardo nella corresponsione - Risarcimento del danno - Quantificazione - Retribuzioni maturate fino al pagamento dell'indennità - Spettanza.
Stato
decisa il 2009-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610915-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In tema di licenziamento del lavoratore, il sistema delineato dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell'interesse del lavoratore a non subire o a ridurre al minimo le conseguenze del licenziamento illegittimo, assolvendo tale rimedio risarcitorio la funzione di dissuadere il datore di lavoro dall'inadempimento o dal ritardare l'adempimento dell'obbligo indennitario. Ne consegue che, ove il lavoratore illegittimamente licenziato abbia scelto, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva ex art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970, detta scelta è irrevocabile e il rapporto di lavoro non può essere ricostituito, ma l'ammontare del risarcimento nel caso di ritardata corresponsione dell'indennità deve essere pari alle retribuzioni perdute fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)