Sez. 3, Sentenza n. 5991 del 15/03/2007 (Rv. 597130 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Mancanza di uno dei requisiti di legge - Esercizio del riscatto - Esclusione - Esperibilità dell'azione di cui all'art. 2932 cod. civ. - Insussistenza - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
La prelazione agraria, presupponendo il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per il riconoscimento del relativo diritto, non può essere validamente esercitata - né, conseguentemente, attribuisce il diritto di riscatto in caso di vendita del fondo - da colui che, pur avendo ricevuto la "denuntiatio" e dichiarato di esercitare la prelazione, sia privo dei prescritti requisiti, senza che possa competergli l'azione di cui all'art. 2932 cod. civ., non essendo la prelazione assimilabile ad un obbligo a contrarre.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)