Sez. 3, Sentenza n. 10789 del 12/08/2000 (Rv. 539569 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Mancanza di uno dei requisiti di legge - Esercizio del riscatto - Esclusione - Azione ex art. 2932 - Esercizio - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
La prelazione agraria presupponendo il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per il riconoscimento del relativo diritto non può essere validamente esercitata - né conseguentemente attribuisce il diritto di riscatto in caso di vendita del fondo - a colui il quale, pur avendo ricevuto la "denuntiatio" e dichiarato di esercitare la prelazione, sia privo dei prescritti requisiti, senza che possa competergli l'azione a norma dell'art. 2932 cod. civ. non essendo la prelazione assimilabile ad un obbligo a contrarre.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)