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Sez. 3, Sentenza n. 1203 del 06/02/1987 (Rv. 450738 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI LEGALI - DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE A SEGUITO DI TRASMISSIONE DELLA DENUNTIATIO - INVALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450738-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI LEGALI - DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE A SEGUITO DI TRASMISSIONE DELLA DENUNTIATIO - INVALIDITÀ.*

La prelazione agraria presupponendo il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per il riconoscimento del relativo diritto non può essere validamente esercitata - né conseguentemente attribuisce il diritto di riscatto in caso di vendita del fondo - a colui il quale, pur avendo ricevuto la denuntiatio e dichiarato di esercitare la prelazione, sia privo di uno di quei prescritti requisiti (nella specie, avendo venduto nel biennio precedente fondi rustici di imponibile superiore a quello previsto dalla legge) senza che possa competergli l'Azione a norma dell'art. 2932 cod. civ. non essendo la prelazione assimilabile ad un Obbligo a contrarre. (V 4785/82, mass n 422769).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2932, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)