Sez. 3, Sentenza n. 11352 del 11/05/2010 (Rv. 613136 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Eccezione di estinzione del processo per decorso del termine di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Rigetto - Natura - Decisione su questione pregiudiziale di rito diversa dalla competenza - Conseguenze - Impugnazione - Mezzi - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE
Il provvedimento di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione davanti al giudice competente costituisce una decisione su una questione pregiudiziale di rito diversa dalla competenza, e non avente carattere strumentale rispetto alla decisione sulla stessa, con la conseguenza che la sentenza che abbia deciso entrambe le questioni non è impugnabile con il regolamento di competenza, ma con l'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)