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Sez. 3, Sentenza n. 11352 del 11/05/2010 (Rv. 613136 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Eccezione di estinzione del processo per decorso del termine di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Rigetto - Natura - Decisione su questione pregiudiziale di rito diversa dalla competenza - Conseguenze - Impugnazione - Mezzi - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2010-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613136-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE

Il provvedimento di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione davanti al giudice competente costituisce una decisione su una questione pregiudiziale di rito diversa dalla competenza, e non avente carattere strumentale rispetto alla decisione sulla stessa, con la conseguenza che la sentenza che abbia deciso entrambe le questioni non è impugnabile con il regolamento di competenza, ma con l'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)